Come si dividono le patenti di guida

24 Settembre 2009 0 Di redazione

Patenti C-D-E sono le patenti per le cosiddette “categorie superiori”, e servono a chi fa della guida una professione. L’esame consiste in una prova teorica orale ed una prova pratica. Per guidare taluni mezzi può essere necessario abbinare a queste patenti anche un Certificato di Abilitazione Professionale.. Per la guida professionale, è stato istituito l’obbligo di conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), a partire dal 30 settembre 2008 per il trasporto persone, e a partire dal 30 settembre 2009 per il trasporto cose).
ABILITAZIONE ALLA GUIDA
C
• Tutti i veicoli alla cui guida si è abilitati dalle patenti di cat. B;
•Autoveicoli per trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t.;
• Trattori stradali
• Macchine operatrici eccezionali (es. gru o scavatori);
• si possono trainare rimorchi leggeri (cioè fino a 750 kg. di massa totale a pieno carico).
Accessibile a chi ha almeno 18 anni. Una volta occorreva possedere la patente B da oltre 6 mesi, ma per rispettare l’art. 5 delle Direttive CEE 91/439, tale comma è stato abrogato. Per guidare autoveicoli a pieno carico superiori a 7,5 t. occorre avere più di 21 anni o avere il KC (vedi C.A.P.). Dal 30 settembre 2009, sarà obbligatorio avere la Carta di Qualificazione del Conducente valida per il trasporto di cose.
VALIDITA’: 5 anni fino a 65 anni di età, 2 anni e con il Certificato della Commissione Medica Locale dopo i 65 anni.

D
• Tutti i veicoli alla cui guida si è abilitati dalle patenti di cat. B e C;
• Autobus ad uso proprio con posti a sedere superiori a nove compreso il conducente (per condurre autobus in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente, oltre alla patente D occorre dal 30 settembre 2008 la Carta di Qualificazione del Conducente valida per il trasporto di persone);
•si possono trainare rimorchi leggeri con le stesse norme previste per la patente B, ma per rimorchi pesanti (come gli autobus snodabili) occorre anche la patente E.
Accessibile a chi ha almeno 21 anni. Una volta occorreva possedere la patente B da almeno 12 mesi o la C da 6 mesi, ma per rispettare l’art. 5 delle Direttive 91/439/CEE, tale comma è stato abrogato.
VALIDITA’: 5 anni fino a 60 anni di età, 1 anno e con il Certificato della Commissione Medica Locale tra i 60 e i 65 anni.
E
E` un’estensione delle patenti B, C e D perché abilita solo al traino di rimorchi pesanti.
Cosa è necessario sapere per l’esame di teoria (Dir. 91/439 CEE)
Oltre alle usuali conoscenze che si richiedono per la patente B, i candidati alle patenti di categorie superiori devono possedere la conoscenza di questo argomenti

Categorie C, D, C+E e D+E
I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno dimostrare di possedere conoscenza e buona comprensione nei seguenti campi:
a) ostacolo della visibilità, per il conducente e per gli altri utenti, dovuto alle caratteristiche del loro veicolo;
b) influenza del vento sulla traiettoria del veicolo;
c) normativa in materia di pesi e dimensioni (eccetto C1, C1 + E, D1 e D1 + E);
d) normativa relativa alle ore di riposo e alle ore di guida, nonché utilizzazione del cronotachigrafo (eccetto C1, C1 + E, D1 e D1 + E);
e) principi di funzionamento dei sistemi di frenatura e del rallentatore(eccetto C1, C1 + E, D1 e D1 + E;
f) precauzioni da prendere nei sorpassi per i rischi connessi con gli spruzzi d’acqua e di fango;
g) lettura di una carta stradale.
Inoltre, essi dovranno essere capaci di:
1) verificare l’assistenza di frenatura e di sterzo (servo sistemi);
2) utilizzare i vari sistemi di frenatura;
3) utilizzare i sistemi di riduzione della velocità diversi dai freni;
4) adattare la traiettoria del loro veicolo in curva, tenuto conto della sua lunghezza e degli sbalzi anteriori e
posteriore del medesimo.
Categorie B, B+E, C, C+E e D+E
I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno:
conoscere i fattori di sicurezza concernenti il carico del loro veicolo.
Categorie B+E, C+E e D+E
I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno essere capaci di:
procedere all’agganciamento del rimorchio, o del semirimorchio, alla motrice e al suo sganciamento da quest’ultima.
Categoria D
I conducenti di veicoli di detta categoria dovranno dimostrare di possedere la conoscenza:
delle norme regolamentari relative alle persone trasportate;
del comportamento da assumere in caso di incidente;
essi dovranno inoltre essere capaci di prendere disposizioni particolari relative alla sicurezza del veicolo.
Su quale veicolo si può sostenere l’esame
Categoria B + E
complesso composto di un veicolo d’esame della categoria B e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia di almeno 1 000 kg, che raggiunge la velocità di 100 km/h e che non rientra nella categoria B;
Categoria C
veicolo della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10 000 kg ed una lunghezza di almeno 7 m, che raggiunge la velocità di 80 km/h;
Categoria C + E
vale a dire autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18 000 kg ed una lunghezza di almeno 12 metri, che raggiunge la velocità di almeno 80 km/h, o complesso costituito da un veicolo d’esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata è di almeno 18 000 kg e la lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;
Categoria D
veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;
Categoria D + E
complesso costituito da un veicolo d’esame della categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata non deve essere inferiore a 1 250 kg e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;
Sottocategorie facoltative
Sottocategoria A1
motociclo senza sidecar con cilindrata non inferiore a 75 cm3;
Sottocategoria B1
triciclo o quadriciclo a motore che deve raggiungere una velocità di almeno 60 km/h;
Sottocategoria C1
veicolo della sottocategoria C1 la cui massa massima autorizzata non è inferiore a 4 000 kg e che deve raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;
Sottocategoria C1 + E
complesso costituito da un veicolo d’esame della categoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è di almeno 2 000 kg, con una lunghezza di almeno 8 metri e che raggiunge una velocità di almeno 80 km/h;
Sottocategoria D1
veicolo della sottocategoria D1 che deve raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;
Sottocategoria D1 + E
complesso costituito da un veicolo d’esame della sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata non è inferiore a 1 250 kg e che deve raggiungere la velocità di almeno 80 km/h.