Rumori e musica molesta: scatta il risarcimento per danni morali da movida

29 Maggio 2011 0 Di redazione

Da Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” riceviamo e pubblichiamo:

La Cassazione dice STOP contro i locali notturni che turbano la tranquillità e il riposo delle persone. Secondo i giudici di piazza Cavour quei locali che a causa di rumori molesti e di schiamazzi disturbano il riposo dei loro vicini devono risarcire il danno morale. La Suprema Corte ha convalidato un risarcimento per danni morali pari a 5.000 euro nei confronti di un uomo e del suo nucleo familiare a causa dei disturbi provocati da un disco-pub di Soleto in provincia di Lecce. Nella sentenza n° 69/11 della prima sezione penale del 25/05/2011 la Suprema Corte chiarisce che l’articolo 659 del codice penale, che considera reato il disturbo alla quiete dei cittadini, non riguarda tanto il superamento di determinati decibel ma si basa su “criteri di normale sensibilita’ e tollerabilita’ in un determinato contesto socio-ambientale”. Sotto questo profilo gli accertamenti acustici operati dai tecnici dell’Arpa “in quanto accertamento di carattere amministrativo trasfuso in atto pubblico, non ha valore peritale ed e’ come tale liberamente valutabile dal giudice che puo’ basarsi su altri elementi probatori acquisiti agli atti per ritenere i rumori non connaturati al normale esercizio dell’attivita’ lavorativa e al normale uso dei suoi mezzi tipici e causa di disturbo della quiete, a prescidere dalla conoscenza dei decibel raggiunti”. Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” sottolinea che nella motivazione la Cassazione ricorda che per far scattare la multa «è necessario che le emissioni sonore rumorose siano potenzialmente idonee a disturbare il riposo o le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se non tutte siano state poi in concreto disturbate e una sola di esse si sia in concreto lamentata».