Nuove regole nella giungla dell’autotrasporto, le illustra il coordinatore Fiap

5 Agosto 2011 0 Di redazione

Quella dei piccoli autotrasportatori è una lotta per la sopravvivenza in un sistema che sembra preferire i grandi stritolando tutto il resto. L’associazione di categoria Fiap è impegnata in una azione di informazione generale della categoria e il Coordinazione nazionale Roberto Galanti dichiara: “La FIAP continua la sua incessante ed inesorabile azione contro qualsiasi forma di illegalità denunciando tutti coloro che agiscono ignorando l’esistenza di norme che obbligano, per esempio, al rispetto dei costi minimi per la sicurezza.
La strada scelta riteniamo sia quella giusta poiché la conferma viene proprio dalle assemblee dove i nostri associati ci chiedono sempre molto più frequentemente di insistere nell’azione di tutela.
Ad aiutare un settore in agonia, dal prossimo 12 Agosto sarà pienamente operativa l’azione diretta a beneficio del vettore che ha eseguito materialmente il servizio di trasporto di cose c/terzi; tale meccanismo, com’è noto, pur essendo stato introdotto lo scorso anno dall’art. 1 bis comma 2, lett. e), della Legge 127 del 4 Agosto 2010, che ha inserito un nuovo articolo (il 7 ter) all’interno del D.lgvo 286/2005, entra in vigore soltanto dal 12 Agosto p.v a seguito del differimento di un anno previsto al comma 3 del già citato art. 1 bis.
La disposizione in esame (art. 7 ter del D.lgvo 286/2005), prevede quanto segue:
“Il vettore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il
pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati
in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di
rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E’ esclusa qualsiasi diversa
pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore».
Quindi, qualora il committente del trasporto non paghi al sub vettore il corrispettivo concordato, quest’ultimo potrà rivolgere le sue richieste ad uno qualsiasi dei soggetti che, nella catena del trasporto, hanno ordinato quel servizio, i quali restano tutti obbligati in solido nei limiti – così recita la disposizione – delle prestazioni ricevute e del corrispettivo pattuito con la propria controparte; peraltro, trattandosi come detto di un’obbligazione in solido, il sub vettore può richiedere il suo corrispettivo direttamente al primo committente della catena trasportistica, senza dover passare dapprima per gli eventuali, ulteriori, committenti/vettori. Allora uomini di Sherwood, prendiamo forza e coraggio per ristabilire i termini del rispetto della dignità del settore”.