Tribunale di civile Casarano. Sentenza sulle responsabilità del Pronto Soccorso e dell’ASL per casi di routine

10 Agosto 2011 0 Di redazione

Da Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” riceviamo e pubblichiamo:
Il fatto storico: una signora si rivolge al pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Casarano, importante centro del Basso Salento, per ottenere le cure del caso in seguito al taglio sul volare del polso sinistro subito in occasione di un infortunio domestico.
In quella sede viene praticata una sutura ed un bendaggio al polso, risultate e dichiarate inadeguate dal Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Giudice in sede di giudizio.
Il Giudice, con una motivata sentenza, che di seguito Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, riporta anche in versione integrale, conferma la tesi della giurisprudenza pressoché totalitaria che nel caso come quello in esame, la struttura ospedaliera, che agisce attraverso i professionisti medici incaricati del servizio, assume una responsabilità contrattuale nei confronti del paziente.
Il Tribunale poi, per fondare il proprio convincimento, compie un interessante excursus sulla diligenza nella prestazione medica che, ovviamente, allorquando si tratta di casi clinici di routine o di scarsa difficoltà, deve essere valutata con maggiore severità anche per fondare la colpa del sanitario.
In ordine all’onus probandi, in casi come quello in esame, è sufficiente provare il rapporto contrattuale con la struttura sanitaria, la sussistenza del danno in conseguenza dell’insuccesso delle cure praticate nonché il nesso di causalità tra l’evento ed il danno. La struttura sanitaria, di contro, deve dimostrare, per andare esente da colpa, la difficoltà della prestazione richiesta e la massima diligenza. Nel caso di specie, se l’attrice ha provveduto ad assolvere al proprio onere, la convenuta non ha dato alcuna prova.
Pertanto, in virtù di tali principi la struttura ospedaliera è stata condannata al risarcimento del danno biologico, al risarcimento del danno da invalidità temporanea, totale e parziale, al risarcimento del danno morale (liquidato in funzione della personalizzazione del danno in seguito alle note sentenze della Suprema Corte) nonché il danno patrimoniale per gli esborsi effettuati.
Secondo Giovanni D’Agata, la sentenza in commento offre importanti spunti, e pertanto ne ritiene utile la diffusione nel mese di agosto, quando i Pronto Soccorsi, specie quelli delle località rivierasche o limitrofi alle zone di villeggiatura sono assaliti dai vacanzieri, per innalzare i livelli di guardia ed amplificare l’attenzione del personale medico e sanitario ed evitare in futuro che altri cittadini subiscano danni dovuti alla superficialità e ad una diffusa noncuranza, che a dispetto della circostanza del livello di qualifica, esperienza e spirito di sacrificio di gran parte dei medici e dell’infermieri, purtroppo assai di sovente, come se ne sente parlare sempre più nelle cronache nere, è causa di quella che non a torto viene definita come “malasanità”.