L’Europa legalizza il suo diritto a sospendere la sovranità degli stati membri
12 Dicembre 2011di Max Latempa
Con toni trionfalistici, in questi ultimi giorni, è stato annunciato il raggiungimento dell’ accordo europeo volto a salvare l’ Euro e di conseguenza l’ Unione Europea, così come è strutturata oggi.
Di fatto però i dettagli dell’ accordo sono stati praticamente sottaciuti e si è preferito, in generale, dedicare molto spazio alla non adesione della Gran Bretagna ed alla solita irritazione del piccolo Napoleone, Sarkozy, stendendo un velo di gossip sulle ben più importanti notizie che riguardano il futuro di milioni di cittadini europei.
Il nuovo patto conferisce pieni poteri di controllo preventivo alla Commissione Europea ed affida alla Corte Europea di Giustizia il compito di verificare il rispetto delle regole di bilancio con eventuale applicazione di sanzioni automatiche senza alcun passaggio politico, come invece è accaduto sinora con i limiti del trattato di Maastricht (3% del deficit e 60% del debito in rapporto al Pil).
I paesi dell’eurozona inseriranno una nuova regola «a livello costituzionale o equivalente » sul pareggio di bilancio. La regola si intende rispettata «se, di norma, il disavanzo strutturale annuo non supera lo 0,5% del Pil nominale».
Così, mentre la Corte Europea di Giustizia verificherà il recepimento della regola a livello nazionale e potrà applicare sanzioni automatiche in caso di mancato rispetto delle regole, alla Commissione verranno assegnati maggiori poteri di controllo ed intervento: saranno i tecnici di Bruxelles a verificare preventivamente la coerenza delle leggi di bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica. I Paesi che sforano il tetto del 3% del deficit saranno sottoposti a sanzioni automatiche proposte dalla Commissione Europea.
Ora i cittadini devono sapere che le sanzioni automatiche prevedono il commissariamento del governo inadempiente, fino al raggiungimento dell’ obiettivo prefissato. Lo ha chiesto ed ottenuto espressamente la Germania.
Cioè è stato legalizzato quel che è successo in Italia, con le dimissioni del premier pilotate da Bruxelles e l’ arrivo di un uomo “europeoâ€, l’ex commissario Mario Monti, per garantire l’ applicazione delle raccomandazioni inserite nella letterina della BCE. E’ successo anche in Grecia con la nomina di Papademos, ex vicepresidente della BCE.
Cioè viene introdotto legalmente il concetto della sospensione della sovranità nazionale.
In questo modo la Commissione ha posto rimedio alla domanda che l’ Europarlamentare inglese Nigel Farage pose all’ indomani dell’ invasione di campo di Bruxelles nelle sorti politiche italiane: “in nome di Dio, chi vi da il diritto di dire ciò al popolo italiano?†.
Questo diritto se lo stanno costruendo e lo ratificheranno a Marzo.
cit: http://www.altalex.com/index.php?idnot=40084
la Corte sottolinea che “con l’adesione ai Trattati comunitari, l’Italia è entrata a far parte di un ordinamento più ampio, di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità , anche in riferimento al potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo limite dell’intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzioneâ€.
(…) Tale (com)penetrazione ha rappresentato un’autentica cessione di sovranità statale agli organi comunitari, che conosce il suo massimo esprimersi nell’esistenza di competenze esclusive dell’UE, rispetto alle quali si pone la totale rinuncia dello Stato a legiferare. In queste materie di cd competenza esclusiva allo Stato non solo è impedito di legiferare in maniera difforme, ma allo stesso non è dato legiferare in assoluto, essendosi esso spogliato della potestà legislativa a vantaggio dell’UE.
Una cosa sono le leggi ordinarie e le competenze esclusive dell’ Ue un’altra l’ ordinamento della Repubblica sancito dalla Costituzione:
Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
Credo che il commissariamento automatico contraddica già immediatamente l’articolo 1
la citazione da me riportata è della Corte Costituzionale a proposito di un articolo della Costituzione Italiana ( art. 117 ). Se la Corte dice che su ciò che viene sancito dai trattati comunitari lo Stato non ha diritto di legiferare , significa che il citato “commissariamento” ( ma qualcuno conosce le vere clausole ? prendiamo per oro colato il termine citato dal giornalista o è preferibile approfondire?) , beh dicevo il commissariamento è previsto dalla Costituzione !!!! Come dice l’ art 1 “nei limiti della Costituzione” . E il limite già stabilito è un trattato comunitario. O cambiamo la Costituzione o accettiamo ciò che i nostri rappresentanti firmano in tali trattati. I banchieri non c’entrano niente …