Cassazione: pretendere dalla moglie solo il sesso “innaturale” non annulla il matrimonio

13 Febbraio 2013 0 Di Felice Pensabene

Da Giovanni D’Agata riceviamo e pubblichiamo.

Per i giudici civili imporre alla moglie rapporti sessuali atipici non sono una ragione valida per l’annullamento dell’unione

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 3407 del 12 febbraio 2013 riportata da Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, ha respinto il ricorso di una donna contro la decisione della Corte d’appello di Ascoli Piceno che ha bocciato la domanda di annullamento del matrimonio.Nel matrimonio in questione, celebrato nelle Marche nel 1996, i coniugi non avevano fatto sesso prematrimoniale e nel fidanzamento tutto era filato liscio. Ma dopo, durante il matrimonio, la moglie è rimasta delusa di scoprire, a letto, le preferenze dell’uomo che aveva sposato e che solo raramente praticava rapporti sessuali naturali.

Per gli ermellini, in questi casi, si può chiedere la separazione con addebito al partner prevaricatore – o lo si può denunciare per lesioni – ma non si possono annullare le nozze nelle quali i rapporti si consumano in modo sessualmente atipico.

Ad avviso della Cassazione, è da condividere la decisione con la quale la Corte di Appello di Ascoli Piceno ha negato l’annullamento di questo matrimonio in quanto un simile orientamento sessuale del marito non è di “impedimento” alla “vita sessuale compartecipata da parte dei due coniugi”.

In proposito, i supremi giudici, nella sentenza 3407,spiegano che i casi di annullamento sono tassativi e legati a fattori “insuperabili”, come il “transessualismo” del coniuge o la sua totale impotenza, non bastando,ad esempio, l’infertilità, ostacolo superabile con l’inseminazione artificiale.

Pertanto, l’anomalia o deviazione deve costituire un impedimento oggettivo e non superabile allo svolgimento della vita coniugale. Nel caso specifico c’è un’inadeguata preparazione al matrimonio da parte dei coniugi, intesa come conoscenza della personalità del futuro coniuge, anche sulla fondamentale prospettiva di una condivisione della propria vita sessuale: ne è derivata dopo il matrimonio una situazione di disagio e di sofferenza che è stato imputato al comportamento prevaricatore e violento dell’uomo e che in breve tempo ha determinato l’impossibilità dello svolgimento di una normale vita di relazione sessuale fra i coniugi, pervenendo a deteriorare completamente la loro vita coniugale.