Il Comune deve ricalcolare la Tarsu intimata al campeggio con la cartella esattoriale. I bungalow devono essere equiparati alle civili abitazioni e i comuni non possono pretendere aumenti ingiustificati

13 Maggio 2013 0 Di Felice Pensabene

 Da Giovanni D’Agata riceviamo e pubblichiamo.

I comuni le inventano tutte pur di “far cassa”. E la giustizia, anche quella tributaria può censurare gli eccessi delle amministrazioni comunali che a volte pretendono più di quanto la legge consenta d’imporre.

E da segnalare, in tal senso, la recentissima sentenza della seconda sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, numero 177/2/13 depositata il 7 maggio scorso, su ricorso redatto dall’avvocato Maurizio Villani, che in tema di TARSU ha stabilito l’importante principio che le strutture fisse abitative dei campeggi (per esempio i bungalow) devono essere tassate con l’aliquota unica delle civili abitazioni pari ad € 2,30, che logicamente è molto più bassa rispetto alle tariffe previste genericamente per i campeggi pari ad € 3,30.

In questo modo, un campeggio nella arcinota località turistica di Gallipoli pagherà una TARSU sensibilmente inferiore rispetto a quella imposta dal Comune.

Giovanni D’Agata, fondatore e presidente dello “Sportello dei Diritti” rileva che la sentenza è particolarmente importante, anche a livello nazionale, per far comprendere ai Comuni che le strutture fisse abitative devono sempre essere tassate come le civili abitazioni e non devono subire un ingiustificato aumento soltanto perché inserite in strutture alberghiere o campeggi.