Appello degli ambintalisti ai comuni “vicini” al Termocombustore: “Ricorriamo al Tar contro rinnovo autorizzativo”

Appello degli ambintalisti ai comuni “vicini” al Termocombustore: “Ricorriamo al Tar contro rinnovo autorizzativo”

14 Marzo 2016 0 Di redazione

San Vittore del Lazio – Gli ambientalisti Alessandro Barbieri e Salvatore Avella, in rappresentanza rispettivamente delle associazioni ambientaliste Consulta dell’Ambiente di Piedimonte San Germano e Fare Verde Onlus – Nucleo Operativo di Cassino in data 13 Marzo 2016 hanno chiesto ai Sindaci dei Comuni di Cassino, Cervaro, Viticuso, San Pietro Infine, Mignano Montelungo, Rocca d’Evandro, Conca Casale e Venafro, tutti Comuni confinanti quello di San Vittore del Lazio affinché ricorrano al TAR del Lazio per l’annullamento del rinnovo dell’A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) per l’inceneritore di San Vittore del Lazio della A.R.I.A. S.r.l.per la mancata convocazione dei Comuni confinanti, rilasciata il 21 Gennaio 2016 (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 6, Suppl. n. 1 del 21/01/2016).

“L’istituto della conferenza dei servizi – scrivono in una nota gli ambierntalisti – è regolato oggi dagli art. 14 e segg. della L. 241/90 così come profondamente modificati dalla Legge 24/11/2000 n. 340.» Lo scopo di questa riformulazione è stato quello di rendere più rapida la conclusione della procedura, assicurando una decisione sul progetto presentato e prospettando soluzioni alternative nel caso che alcune amministrazioni regolarmente convocate esprimano in sede di conferenza di servizi dissensi o pareri negativi. Come è noto questo istituto non è altro che la conferenza delle pubbliche amministrazioni in un tavolo comune, per poter meglio risolvere i problemi e confrontarsi su tematiche comuni, semplificando e razionalizzando così i procedimenti. L’utilità di una entità organizzativa come la conferenza di servizi assume, quindi, particolare importanza sia relativamente alle decisioni che coinvolgono una molteplicità di interessi e dunque una pluralità di organismi amministrativi, ciascuno dei quali ricollegabili anche a distinti centri di potere, alieni da organizzazioni di tipo gerarchico; sia a ipotesi di concorso di Amministrazione appartenenti a distinti apparati, insuscettibili di coazione mediante direttive vincolanti emesse da un organo di vertice. (cfr. TAR Veneto Sez. III 31/01/2001 n. 248; TAR Veneto 24/07/1996 n.1425). La conferenza di servizi è, dunque, uno strumento utile per favorire la contestualità delle decisioni, mediante l’apporto contemporaneo delle singole Amministrazioni, a distinti titoli competenti, senza superare peraltro la distribuzione delle competenze fra le stesse. La Legge 241/90 prevede, secondo una ormai consolidata distinzione dottrinale, due forme di conferenza di servizi, la conferenza istruttoria e la conferenza decisoria, i cui caratteri sono stati meglio delineati e precisati dalla nuova normativa. Alla conferenza “istruttoria”si ricorre di regola qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tale ultimo caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente, ex art. 14 comma1 e 3 L. 241/90. A questa conferenza debbono essere convocate tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento necessario per l’adozione del provvedimento finale, e possono partecipare anche pubbliche amministrazioni non strettamente necessarie ma semplicemente “opportune” secondo il metro valutativo discrezionale della P.A. o delle pubbliche amministrazioni procedenti. Secondo la giurisprudenza la mancata convocazione dei soggetti interessati comporta la nullità della decisione finale. (cfr. TAR Veneto Sez. III n.248/201 e n. 1537/2000). Viceversa non implica la nullità del provvedimento finale la mancanza dei soggetti che non siano portatori di un interesse diretto ed attuale. (cfr. TAR Lazio Sez. I del 14/11/2000). «Dal momento che né con nota prot. 31670 del 20/02/2012, con la quale la Regione Lazio ha avviato il procedimento istruttorio ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e s.m.i., con convocazione del 06/03/12 della prima seduta della Conferenza dei servizi (e successive sedute del 12/12/12, 21/01/14 e 04/06/14), né con la seduta conclusiva del 09/06/15 s’invitavano tutti i Comuni confinanti quello di San Vittore del Lazio (FR), considerato che avverso il suddetto provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo di Stato entro il termine di centoventi (120) giorni (ex art. 8 e ss- D.P.R. 1199/1971), chiediamo – concludono Avella e Barbieri – a tutti i Comuni interessati di riconoscere l’illegittimità del procedimento e pertanto ricorrere al T.A.R. del Lazio per l’annullamento e la riconvocazione della conferenza dei servizi”.