Nomina dell’Energy Manager a Frosinone, il Tar accoglie il ricorso e annulla gli atti

Nomina dell’Energy Manager a Frosinone, il Tar accoglie il ricorso e annulla gli atti

23 Giugno 2016 0 Di redazione

Frosinone – Un affidamento viziato da illegittimità quello predisposto dal Comune di Frosinone per l’incarico di energy manager, ossia il responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.

L’incarico era stato affidato nell’agosto dello scorso anno mediante un avviso pubblico davvero lampo, pubblicato il 22 aprile con termine per la presentazione delle domande fissato il 29 aprile. Espletata la selezione, l’incarico venne assegnato all’ingegnere Nicola Franzese, ma contro l’affidamento si è appellata al Tar la società “Energy Manager srl” che ha puntato contro le illegittimità della procedura. Obiezioni in parte accolte dai giudici del Tar di Latina: “Deve riconoscersi che la procedura si è  effettivamente svolta in un contesto decisamente poco trasparente; sintomatico di tale mancanza di trasparenza è il termine per la presentazione delle domande di partecipazione che appare effettivamente eccessivamente breve”. Nel ricorso viene segnalato anche la singolare circostanza che due soggetti avrebbero presentato le domande ancora prima della pubblicazione dell’avviso: “Questo fatto – scrivono i giudici – potrebbe certo trovare spiegazione nella circostanza che, risalendo la decisione di indire la procedura a un provvedimento di fine marzo, la notizia dell’incarico da conferire fosse già conosciuta; nondimeno le circostanze denunciate dalla ricorrente, unitariamente considerate, dimostrano una assenza di trasparenza”.

Rispetto poi alla commissione che ha vagliato le domande, i giudici sottolineano che dagli atti depositati non risulta chi e quando l’abbia nominata né i titoli dei soggetti che ne fanno parte“.

Lo stesso Comune, prosegue il Tar, “che si è limitato a una memoria di mero stile, non ha fornito alcuna dimostrazione che i componenti della commissione fossero forniti della qualificazione occorrente allo svolgimento del compito”. Ci sono quindi tutti i presupposti, concludono i giudici, per accogliere il ricorso, annullare tutti gli atti ad eccezione della determinazione del 31 marzo 2015 di indizione della procedura.

Pierfederico Pernarella