Tegola sulla Saf di Frosinone, il Tar annulla l’appalto per smaltimento del percolato

Tegola sulla Saf di Frosinone, il Tar annulla l’appalto per smaltimento del percolato

23 Giugno 2016 0 Di redazione

Frosinone – Non è un momento tra i più fortunati per la Saf, la società pubblica che gestisce l’impianto rifiuti di Colfelice. Dopo lo stop alle attività di trattamento disposto nelle settimane scorse, un provvedimento adottato all’ombra di una indagine della Dda di Roma, arriva una nuova tegola dalle aule di giustizia. Il Tar di Latina ha annullato l’aggiudicazione dell’appalto di global service per il ritiro, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche di Pontecorvo, Frosinone, Cassino e dall’impianto di Colfelice e del centro di trasferenza di Atina. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dalla società Moscariello srl, mandataria del raggruppamento di imprese composto da Maya srl e Tramael srl.

L’appalto era stato aggiudicato nel febbraio scorso alla Berg spa, società con sede a Frosinone. Sostanzialmente una la ragione, sollevata dalle ditte ricorrenti, per cui giudici del Tar di Latina ha ritenuto illegittima la procedura: nel bando, incredibile ma vero trattandosi di un appalto in materia di rifiuti, era stata inserita una clausola che consentiva la partecipazione alla gara d’appalto anche a società non iscritte al registro dell’Albo nazionale dei gestori ambientali (come appunto la Berg spa), sulla base della disponibilità di altro soggetto, (come ha fatto appunto la Berg spa) attraverso il meccanismo del cosiddetto avvalimento.

“È chiara – scrivono i giudici – la ratio della norma di legge, che richiede, per i partecipanti al particolare tipo di gara costituito dal trasporto e smaltimento rifiuti, il possesso diretto del requisito di iscrizione al suddetto albo; norma che non risulta derogata né da disposizioni di legge che disciplinano il global service, né da quelle che riguardano le società titolari di imprese di smaltimento ed in possesso di AIA. Ciò pertanto rende comunque illegittima la clausola del disciplinare che prevede una regola contraria, a prescindere dal fatto che abbia o meno voluto delineare una ipotesi di avvalimento”. Per questa ragione il Tar ha disposto l’annullamento a favore della Berg spa e autorizzato il subentro delle società ricorrenti, ammesso che queste siano in possesso dei requisiti richiesti. E la Saf è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio quantificate in 5.000 euro.

Pierfederico Pernarella