Scarichi illegali, la Procura di Lanciano “depura” 12 impianti di acque reflue gestiti dalla Sasi

Scarichi illegali, la Procura di Lanciano “depura” 12 impianti di acque reflue gestiti dalla Sasi

28 Aprile 2015 0 Di redazione

Questa mattina la Polizia giudiziaria del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Pescara, della Capitaneria di Porto di Ortona e del Comando Provinciale del Corpo Forestale di Chieti, sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Lanciano hanno eseguito il sequestro dei seguenti impianti gestiti dalla SASI di depurazione delle acque reflue:
1. impianto S. Liberata – Lanciano
2. impianto Villa Martelli – Lanciano
3. impianto Treglio Loc. Pagliaroni
4. impianto Cerratina – Lanciano
5. Impianto Vallevò – Rocca San Giovanni
6. Impianto Cavalluccio – Rocca San Giovanni
7. impianto Atessa Loc VALLONCELLO
8. impianto Santa Maria Imbaro Loc. Civitella
9. impianto BOMBA Loc. Zappetti
10. Impianto QUADRI loc. Sangro (VEDI)
11. Impianto Loc. Ianico – ATESSA
12. Impianto Atessa Loc.Osento

Gli impianti sono stati affidati in giudiziale custodia ai responsabili, disponendo il differimento della materiale chiusura degli impianti per il periodo di giorni 30, anche al fine di consentire eventuali attività dirette a rimuovere i fatti illeciti allo stato accertati.
Il decreto di sequestro è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano, dott. Massimo Canosa , su richiesta della Procura di Lanciano, all’esito di complesse indagini svolte dalla citata Polizia Giudiziaria e di plurime relazioni di Consulenza tecnica di due specialisti del settore che hanno “fotografato” la grave situazione in atto degli impianti di depurazione operativi nel circondario di Lanciano.
Il Gip ha accolto la richiesta di sequestro “in quanto le violazioni ambientali riscontrate dagli organi di controllo e dai consulenti tecnici del pubblico ministero sono persistenti, tuttora in atto e derivanti da una programmatica, pervicace e dolosa gestione degli impianti del tutto noncurante degli esiti negativi dei controlli succedutisi nel corso degli anni (principalmente ad opera dell’ARTA); appare quindi necessario impedire che i reati siano portati ad effetto attraverso un vicolo cautelare che, se da un punto di visto oggettivo impedisce la prosecuzione del reato, in una prospettiva di medio termine imporrà agli organi deliberativi della società di porre in essere adeguati investimenti, il loro ammodernamento e l’adozione di tutti gli strumenti atti a garantirne una migliore funzionalità a tutela dell’ambiente e, in definitiva, dell’uomo.
Copia degli atti è stata trasmessa all’Arta e alla Provincia di Chieti con riferimento a plurimi illeciti amministrativi.
Il GIP ha ritenuto la sussistenza dei reati in materia ambientale allo stato accertati, che si possono così riassumere:
reati in materia di scarichi
a) contravvenzione p. e p. dall’art. art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152/06 per avere effettuato o, comunque, consentito di effettuare (anche per inosservanza del dovere di controllo sulla ECOESSE gestore dall’1.1.10 al 30.4.13) scarichi di acque reflue industriali provenienti dagli impianti di :
a. Quadri, località Sangro (affidato dall’1.1.10 al 30.4.13 alla ECOESE) pur se l’autorizzazione allo scarico era stata revocata dalla Provincia di Chieti con determina n. 1604 del 18.12.2012.
b. Santa Maria Imbaro, loc. Civitella, pur se l’autorizzazione allo scarico era stata revocata dalla Provincia di Chieti con determina n. 1330 del 21.9.11.
b) della contravvenzione p. e p. dall’art. art. 137, comma 11, d.lgs. n. 152/06, in relazione all’art. 103 d.lgs. cit. perché, non osservando i divieti di scarico previsti dal citato art. 103, effettuava o, comunque, consentiva di effettuare (non adottando tutte le misure tecniche ed organizzative di prevenzione del danno da inquinamento) scarichi sul suolo di acque provenienti dai seguenti impianti di depurazione:
a. Villa Martelli di LANCIANO,
b. reglio Loc. Pagliaroni,
c. Cavalluccio di Rocca S.Giovanni,
d. Atessa, loc VALLONCELLO
e. Quadri loc. Sangro,
f. impianto fognario del Comune di Atessa (precisamente della rete fognaria a monte dei Rioni San Rocco: San Antonio- Piazza Pietro Benedetti- Piazza San Rocco-Rio Falco- Discesa Casetta e Via Don Minzoni) in particolare con la rottura della condotta fognaria a monte dell’impianto di depurazione si verificava uno scarico a cielo aperto sul suolo e da questi al fiume Osento,
g. provenienti dall’impianto fognario del Comune di Civitaluparella.

1) Reati in materia di rifiuti

c) della contravvenzione p. e p. dall’art. 256, co 1, lett. a) e 2, d.lgs. n. 152/06 perché abbandonava ovvero consentiva di abbandonare (anche per inosservanza del dovere di controllo sulla ECOESSE gestore dall’1.1.10 al 30.4.13 degli impianti sub. nn. 10, 11, 12 e 13) in modo incontrollato una quantità imprecisata di rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione presenti nel circondario di Lanciano:
1. impianto S. Liberata – Lanciano
2. impianto Villa Martelli – Lanciano
3. impianto Treglio Loc. Pagliaroni
4. impianto Cerratina – Lanciano
5. Impianto Vallevò – Rocca San Giovanni
6. Impianto Cavalluccio – Rocca San Giovanni
7. impianti San Vito Chietino e Fossacesia
8. impianto Atessa Loc VALLONCELLO
9. impianto Santa Maria Imbaro Loc. Civitella
10. impianto BOMBA Loc. Zappetti
11. Impianto QUADRI loc. Sangro
12. Impianto Loc. Ianico – ATESSA
13. Impianto Atessa Loc.Osento
14. numerosissime vasche Immofh
d) della contravvenzione p. e p. dall’art. 256, co 1 lett. a) e 2, d.lgs. n. 152/06 perché abbandonava o depositava (ovvero consentiva l’abbandono o il deposito) in modo incontrollato di una quantità imprecisata di rifiuti (costituiti da fanghi di depurazione), che tracimavano sul suolo, prodotti dagli impianti di depurazione di:
a. Villa Martelli di LANCIANO;
b. Treglio Loc. Pagliaroni che tracimavano sul suolo;
c. Cavalluccio di Rocca S.Giovanni;
d. Atessa, loc VALLONCELLO
e. Quadri loc. Sangro

3) reato di danneggiamento delle acque
delitto , p. e p. dall’art. 635, comma 2, n. 3), in relazione all’art. 625, n. 7, c.p. perché, nella qualità indicata, deteriorava acque del pubblico demanio (art. 822 c.c.) con alterazioni tali da richiedere il ripristino qualitativo, avendo modificato l’equilibrio del corso delle acque stesse immettendo acque del tutto non depurate ovvero depurate in modo assolutamente insufficiente e i rifiuti indicati ai capi che precedono, con modalità e durata tali da causare un danno anche grave alle acque medesime e all’ecosistema e la non balneabilità di alcuni tratti del Mare Adriatico ove sfociano i corpi idrici recettori. Deterioramento tale da richiedere un intervento ripristinatorio in considerazione della quantità e qualità delle illecite immissioni che non consente alle acque stesse di assorbire tali immissioni senza “particolari conseguenze”.
Il deterioramento veniva realizzato, in particolare, tenendo in esercizio gli impianti indicati al capo c1) in condizioni tali da non consentire una sia pur minimamente adeguata depurazione delle acque pervenute agli impianti stessi. In particolare, tenendo gli impianti in condizioni di sostanziale inadeguatezza e inefficienza, in quanto (tra l’altro):
– erano privi di protocollo di monitoraggio, elemento essenziale ai fini dell’acquisizione delle informazioni occorrenti alla corretta conduzione dell’impianto;
– erano privi di indicazione di controlli di esercizio e di funzionamento e in assenza dei dovuti riscontri dei parametri che regolano il processo depurativo, nei registri di conduzione degli impianti, cos’ impedendo anche gli accertamenti e le misure necessarie per revedere, tra l’altro, deficienze e integrazioni necessarie;
– non venivano effettuati, negli impianti di depurazione a fanghi attivi, controlli microscopici sui fanghi al fine di valutare l’efficienza del processo di depurazione;
– non venivano effettuate le necessarie indagini per il miglioramento dell’efficienza depurativa, priorità assoluta al fine di garantire il rispetto delle matrici ambientali;
– realizzavano una cattiva gestione dei rifiuti, spesso accompagnata da uno sversamento sul suolo degli stessi o addirittura dello scarico di questi nei corpi idrici ricettori degli impianti, come specificato ai capi che precedono;
– non effettuavano controlli sistematici, con insufficienti e scadenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con verifiche grossolane e superficiali ;
– non tenevano un numero adeguato di operai e tecnici impiegati nella conduzione degli impianti;
– non venivano presidiati, con la conseguente impossibilità di far fronte nell’immediatezza alle disfunzione.
Con tale condotta, a causa delle disfunzioni rilevate – imputabili sia alla obsolescenza sia, a una inidonea gestione degli stessi – gli impianti originavano reflui che non subivano alcun adeguato trattamento depurativo e che, pertanto, venivano scaricati nel corpo idrico ricettore deteriorando specificamente le acque del demanio pubblico presenti nei cd. Fossi e nei corpi ricettori che sfociano nel mare Adriatico:
1) Bacino Idrografico del Torrente Feltrino;
2) Bacino Idrografico del Fiume Sangro;
3) oltre che nei cd. Fossi, ritenuti corpi idrici superficiali, determinandone per le ragioni esplicitate la
compromissione degli stessi:
1) con riferimento al Bacino Idrografico del Torrente Feltrino, acque da ritenersi scadenti sulla base dello stesso PTA anche per l’insufficienza degli impianti a servizio dell’agglomerato di Lanciano- Castel Frentano. Sulla base della classificazione destinate alla balneazione relativa all’anno 2011, nell’area ubicata in corrispondenza della foce de FELTRINO per 100 m a Nord e per 50 m a Sud dalla mezzeria della foce stessa, è una zona non adibita alla balneazione e permanentemente vietata. Tali dati sono confermati anche per gli anni 2013 e 2014 (DGR n. 223 del 2014 e n. 157 del 2015). In particolare il deterioramento delle acque in questione, tra l’altro, così avveniva:
1. con le condotte indicate ai capi che precedono allo stesso contestate;
2. con le plurime condotte oggetto di contestazioni di illeciti amministrativi sugli impianti di depurazione da parte dell’ARTA;
3. col diffuso ricorso alle vasche Imhoff (pari al 74% dei trattamenti depurativi) incompatibili con un efficace processo depurativo (come attestato dello stesso PTA), anche per la scarsa o inesistente manutenzione, per l’obsolescenza, per le diffuse violazioni riscontrate;
4. l’impianto di depurazione di Lanciano denominato Santa Liberata presenta un trattamento di sedimentazione secondaria del tutto insufficiente. I controlli dall’ARTA evidenziavano la presenza di condotte che confluiscono le acque influenti l’impianto direttamente nel Feltrino bypassando la depurazione anche in assenza di piogge e quindi nel caso di aumento di portate superiore a quelle di progetto;
5. l’impianto di Depurazione di Villa Martelli Lanciano, che origina uno scarico in un corpo idrico superficiale denominato Torrente Fontanelli, presenta una portata confluente presso l’impianto superiore a quella di progetto; spesso le acque tracimando il canale di ingresso confluiscono direttamente nel torrente senza subire nessun trattamento depurativo;
6. l’impianto di depurazione di Lanciano località CERRATINA, con corpo recettore FOSSO LE PIANE presenta una portata in ingresso all’impianto significativamente bassa; lo scarico non rientra nei limiti fissati dalla norma ed il gestore non è in possesso dell’autorizzazione allo scarico. Nei controlli dell’ARTA viene rilevata una cattiva gestione dell’impianto.I controlli analitici sulle acque reflue l’impianto, eseguiti nel corso dell’ispezione, evidenziavano il superamento dei limiti della tabella 3 dell’allegato 5 del D.Leg.vo 152/06 per il test di Tossicità acuta relativo alle analisi biotossicologiche;
7. l’impianto di Treglio presenta controlli analitici sulle acque reflue evidenziano il superamento per i parametri SST (681 mg/l), BOD5 (268 mg/l) , COD (600 mg/l) dei limiti della tabella 3 dell’allegato 5 del D.Leg.vo 152/06, rendendo conto di una scadente efficienza depurativa;
8. i due impianti di depurazione ubicati nel Comune di Rocca San Giovanni denominati Cavalluccio e Vallevò, che hanno come corpo idrico ricettore il Mare Adriatico (pur se sono inseriti nel bacino idrografico del Torrente Feltrino), sono privi di una adeguata fase di trattamento preliminare primaria e di un trattamento di denitrificazione per la rimozione dei composti dell’azoto. Gli scarichi o scarico di entrambi gli impianti non rientra nei limiti fissati delle autorizzazioni relativamente al controllo nel periodo estivo.
Per l’impianto VALLEVO’ i controlli analitici sulle acque reflue l’impianto eseguiti nel corso dell’ispezione evidenziano, per i parametri BOD5,N-Nitrico, e Tensiattivi, una composizione dello scarico non conforme ai limiti della tabella 3 dell’allegato 5 del D.Leg.vo 152/06 . L’impianto non permette di ottenere costantemente un abbattimento delle sostanze inquinanti nel rispetto dei limiti del Decreto legislativo 152/06 e smi.
Per l’impianto Cavalluccio i controlli analitici sulle acque reflue l’impianto eseguiti nel corso dell’ispezione evidenziano, per i parametri BOD5, COD, N-Ammoniacale e tensioattivi, una composizione dello scarico non conforme ai limiti della tabella 3 dell’allegato 5 del D.Leg.vo 152/06;
9. l’impianto di Atessa- IANICO, con autorizzazione revocata, faceva confluire le acque direttamente nel ricettore senza che queste venissero sottoposte a nessun trattamento depurativo, era completamente abbandonato, con molte fasi del trattamento completamente fuori servizio.
10. l’impianto Atessa – loc Osento, con autorizzazione revocata, presentava letti di essiccamento completamente ripieni di acqua nei quali erano chiaramente visibili alghe e fenomeni di eutrofizzazione delle stesse. Il trattamento della fase biologica dei liquami, realizzato con i filtri percolatori, non era idoneo a garantire il costante rendimento depurativo, come confermato anche dalle analisi svolte. Veniva rilevato il superamento per i parametri, SST (112mg/l), BOD5 (126mg/l), COD (496mg/l), N-Nitroso (6.7mg/l), N-Ammoniacale (30.6mg/l), Tensioattivi (25.3mg/l), Escherichia Coli (6.500.000), Test di Tossicità (60) dei limiti della tabella 3 dell’allegato 5 del D.Leg.vo 152/06”;
2) con riferimento al bacino idrografico fiume Sangro (OMISSIS)con acque definite Buono o sufficiente dal PTA in tutti gli anni di monitoraggio ad eccezione solo di una stazione dove lo stato di qualità viene definito scarso. Acque che, sulla base della classificazione delle acque destinate alla balneazione relativa all’anno 2011, a seguito del monitoraggio effettuato nel 2010, l’area ubicata in corrispondenza della foce del Fiume Sangro per 400 m a Nord e 200 m a Sud dalla mezzeria della foce stessa è una zona non adibita alla balneazione e permanentemente vietata Dati sostanzialmente confermati anche per gli anni 2013 e 2014 (DGR n. 223 del 2014 e n. 157 del 2015 con riferimento a mt. 200 a Nord e 200 a sud). In particolare il deterioramento delle acque in questione, tra l’altro, così avveniva:
1. con le condotte indicate ai capi che precedono allo stesso contestate;
2. con le plurime condotte oggetto di contestazioni di illeciti amministrativi sugli impianti di depurazione da parte dell’ARTA;
3. col diffuso ricorso alle vasche Imhoff (pari al 74% dei trattamenti depurativi) incompatibili con un efficace processo depurativo (come attestato dello stesso PTA), anche per la scarsa o inesistente manutenzione, per l’obsolescenza, per le diffuse violazioni riscontrate;
4. l’impianto di depurazione Valloncello di Atessa (cheorigina uno scarico in un corpo ricettore denominato Fosso Valloncello che secondo il PTA risulta essere un corpo idrico affluente il Fiume Sangro) presentava diverse carenze strutturali e gestionali, con fuoriuscita di fanghi dal bacino di sedimentazione e delle acque dal bacino di ossidazione. I controlli analitici sulle acque reflue l’impianto eseguiti nel corso dell’ispezione evidenziano il superamento per i parametri, SST (124.8 mg/l), BOD5 (68.9 mg/l), COD (177 mg/l), N-Ammoniacale (37.8 mg/l), Escherichia Coli (4.1 x 106), dei limiti della tabella 3 dell’allegato 5 del D.Leg.vo 152/06.
5. l’Impianto di depurazione di Civitella nel Comune di S.Maria Imbaro inidoneo a ottenere reflui aventi e rispondenti ai valori limiti previsti dalla tabella 1 e 3 della 152/06, con presenza di metalli indicati dalla tabella 5 dell’Allegato 5 del D.Leg.vo 152, di solventi organici aromatici e clorurati e di un tenore elevato di cloruri, peraltro incompatibili con il trattamento depurativo operato nell’impianto;
6. l’impianto di depurazione ubicato nel Comune di Quadri, con autorizzazione revocata, presenta una configurazione a fanghi attivi dell’impianto diversa da quella classica, assemblata in un unico serbatoio metallico dichiarato dal produttore a fanghi attivi, con l’acqua, all’interno di tale impianto che non subisce nessun trattamento di depurazione ma viene restituita tal quale con caratteristiche pressoché identiche a quelle in ingresso il depuratore.
7. l’impianto di depurazione ubicato nel Comune di Bomba, Loc.Zappetti, privo di autorizzazione, per carenze dell’impianto comporta, all’esito dei controlli analitici sulle acque reflue effluenti l’impianto, un gravissimo danneggiamento del corpo ricettore, ad opera di disfunzioni dei sedimentatori secondari che favoriscono la fuoriuscita dei fanghi e che comportano un notevole incremento di sostanze organiche e non allo scarico..
3) con riferimento ai cd. Fossi, ritenuti corpi idrici superficiali, ne veniva determinata la compromissione come indicato in precedenza anche:
1. con le condotte indicate ai capi che precedono allo stesso contestate;
2. con le plurime condotte oggetto di contestazioni di illeciti amministrativi da parte dell’ARTA;
OMISSIS
Nei Comuni del Circondario suindicati, fatti accertati dall’aprile 2013 al febbraio 2014. Reato in atto.

Si riporta una parte della richiesta di sequestro
Si esaminerenno, dunque, gli accertamenti effettuati e gli effetti sui corpi idrici recettori, rinviando nel dettaglio alla CT (e specificamente ai chiarimenti del novembre 2014)

L’inefficienza degli impianti- In generale
I controlli eseguiti nelle ispezioni hanno evidenziato uno stato di obsolescenza degli impianti con i quali non è possibile conseguire i rendimenti depurativi previsti dal D.Leg.vo 152/06
Alcuni degli impianti a fanghi attivi rinvenuti sebbene di vecchia concezione forniscono un buon abbattimento delle sostanze organiche ma in qualche caso la fase di sedimentazione secondaria (sottodimensionata) inficia i rendimenti depurativi ottenuti, con una fuoriuscita di fanghi allo scarico che apportano alle acque un elevato contributo inquinanate, vanificando così l’operazione di demolizione biologica effettuata con i fanghi attivi.
L’inefficienza degli impianti-Le vasche Imhoff
La presenza di numerosissime Vasche Imoff (che rappresentano circa il 74% dei trattamenti) con i bassissimi rendimenti depurativi da queste conseguibili e la dismissione prevista dalla norma, impone che gli enti preposti (ATO, Regione, Provincia) adottino tempestive misure alternative per il trattamento delle acque reflue soprattutto al fine di eliminare l’elevato impatto ambientale che hanno sui corpi idrici ricettori
Lo stesso PTA rileva come “Il largo utilizzo di fosse settiche quale prevalente sistema di depurazione, non solo a servizio delle piccolissime potenzialità, comporta un impatto diffuso sul territorio e sulla risorsa idrica sotterranea ed un gap qualitativo non trascurabile delle acque superficiali rispetto agli obiettivi comunitari proiettati al 2016”.
L’inefficienza degli impianti-Gli Impianti di depurazione
Si riportano alcune conclusioni dei CT
La mancanza di strumenti di controllo come la portata e valutazioni sul carico effettivamente influente sugli impianti non ha consentito di potere effettuare sui depuratori verifiche diverse da quelle svolte, soprattutto quelle necessarie alla determinazione del carico effettivo su ogni singolo impianto.
Non è stato possibile effettuare sugli impianti un riscontro circa i controlli eseguiti dal gestore (eccetto per l’impianto di PAGLIETA gestito dal Consorzio ASI Sangro) in quanto su nessuno di questi è stato rinvenuto un protocollo di monitoraggio dell’impianto, nè risultano indicati i controlli di esercizio e di funzionamento degli stessi, con i dovuti riscontri dei parametri che regolano il processo depurativo, nei registri di conduzione degli impianti acquisiti e relativi agli ultimi 5 anni di gestione..
Normalmente nella conduzione di un impianto di depurazione biologica dovrebbero eseguiti specifici controlli .
Nessuno dei controlli sopra indicati risulta effettuato nella gestione degli impianti.