Cassino – Sentenza Consiglio di Stato: no  ad un fabbricato commerciale in area a rischio idraulico

Cassino – Sentenza Consiglio di Stato: no ad un fabbricato commerciale in area a rischio idraulico

24 Luglio 2025 0 Di redazione

La società “Immobiliare 2000 S.r.l.” non potrà realizzare su un terreno in prossimità del fiume Rapido, tra via Sferracavallo e via Lago, un grosso opificio, inizialmente destinato alla produzione di materiali di finitura per l’edilizia, però successivamente modificato in un fabbricato con destinazione commerciale e artigianale.Una sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato (Luigi Carbone, presidente, Luca Lamberti, Giuseppe Rotondo, Luca Monteferrante, Eugenio Tagliaboschi, consiglieri) ha, infatti, respinto il ricorso in ottemperanza della sentenza n.2059 del 2022 dello stesso Consiglio di Stato, presentato dalla società, rappresentata e difesa dall’avv. Emiliano Venturi. Il Comune nella non facile controversia ha affidato il suo patrocinio all’avv. Lio Sambucci.Il massimo organo amministrativo ha rigettato il ricorso in ottemperanza perché, tra le altre considerazioni, ha ritenuto “non configurabile la prospettata nullità del provvedimento di diniego adottato dal Comune”, come si legge in un passo della sentenza.Infatti sta qui, nel provvedimento di diniego del 19 marzo scorso, a firma della dirigente dell’area gestione del territorio comunale, arch. Angela D’Anna, e della funzionaria responsabile del servizio Sportello unico dell’edilizia, arch. Diana Colella, l’argine posto alla calata di cemento su un’area a forte rischio idraulico. Quel terreno oggetto di intervento ricade infatti (ai sensi del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico – rischio idraulico dell’Autorità di bacino dell’Appennino Meridionale) nella fascia fluviale B2 e in zona a rischio Idraulico R2. Nei pressi scorre il fiume Rapido che, dalla sorgente alla confluenza con il fiume Gari, si trova inserito tra le aste principali dei bacini idrografici regionali.Sempre riguardo al citato provvedimento di diniego, la dirigente e la funzionaria dell’Urbanistica scrivono che il progetto della Immobiliare 2000 s.r.l., pur conforme sotto il profilo edilizio-urbanistico, è privo del nulla osta idraulico dell’autorità Idraulica regionale e “ risulta del tutto privo dei necessari elementi tecnici dimostrativi della compatibilità del progetto stesso alla richiamata disciplina normativa stabilita in relazione all’assetto idrogeologico-rischio idraulico” e non rispetta una serie di disposizioni normative né prescrizioni varie. Insomma i tecnici hanno doverosamente rilevato lacune progettuali relativamente alla disciplina a garanzia dell’impatto e del rischio idrogeologico.Riguardo alla nullità eccepita dalla difesa dell’Immobiliare 2000, il Consiglio di Stato ritiene che il provvedimento di diniego sia pienamente legittima, perché “non risulta adottato in violazione o elusione del giudicato, poiché si fonda su un profilo estraneo al perimetro del giudicato stesso”. Insomma riguarda un aspetto nuovo riguardo alla pronuncia di ottemperanza, non preso in considerazione.Tale diniego, peraltro, come rileva il Consiglio di Stato nella sentenza “ è stato già impugnato dall’odierna ricorrente ( Immobiliare 2000 n.d.r.) anche in sede di cognizione”.Le spese processuali sono integralmente compensate proprio in considerazione della circostanza che il diniego del Comune è intervenuto nel corso del giudizio