Cassazione, il venditore che non comunica che il veicolo ha subito un incidente deve risarcire il danno
28 Settembre 2011Da Giovanni D’Agata riceviamo e pubblichiamo:
I venditori di autovetture dovranno stare ancora più attenti dopo la sentenza della seconda sezione civile Suprema Corte che è intervenuta in tema di compravendita di autovetture stabilendo un importante principio per cui se chi vende non ha comunicato che il veicolo oggetto di compravendita aveva subito un incidente, avrà l’obbligo di risarcire i danni all’ignaro acquirente, peraltro senza che sia necessario dimostrare la malafede. Così Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore†di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Dirittiâ€.
Con la decisione n. 19494/2011 la Cassazione ha sottolineato che “l’obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto non richiede la dimostrazione della malafede”, ossia per la condanna è sufficiente che il venditore non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza colpa, avere conoscenza dei vizi.
Nella fattispecie l’acquirente aveva scoperto dopo l’acquisto che l’autovettura “presentava vizi derivanti da un pregresso incidente”.
Per il risarcimento del danno, la compratrice si era rivolta in prima istanza al giudice di pace di Ascoli Piceno. La venditrice però si era opposta a tale richiesta contestando che l’auto venduta aveva subito solo un incidente di modesta entità che era stato completamente riparato e non aveva quindi causato alcun difetto. Il giudice di Pace accoglieva la domanda che veniva confermata anche in sede di appello dal Tribunale della stessa città che nel decidere aveva anche sottolineato, peraltro che la venditrice aveva colpevolmente taciuto la circostanza che l’auto avesse subito un incidente.
Quest’ultima ha quindi tentato di ricorrere anche innanzi ai giudici del Palazzaccio sostenendo che il Tribunale nel decidere sull’appello aveva omesso di prendere in considerazione risultanze istruttorie, da cui, secondo quanto dedotto, emergerebbe la prova che la venditrice aveva ignorato senza colpa i vizi della cosa. Tale assunto però secondo i giudici di piazza Cavour appare palesemente generico, non essendo indicati nel ricorso quali elementi probatori in concreto il Tribunale avrebbe colpevolmente ignorato ed ha così rigettato anche in questa sede le conclusioni di parte venditrice.