Pagamento delle pensioni di importo superiore a mille euro

28 Giugno 2012 0 Di redazione

La legge n. 44 del 26/4/2012 (legge di conversione del DL n.16 del 2/3/2012), ha introdotto alcune modifiche in relazione alle norme sul pagamento in contanti delle pensioni di importo superiore a mille euro previste dalla legge 214/2011.

Conguagli una tantum

Nell’individuazione dei pagamenti che superano la soglia dei mille euro non devono essere presi in considerazione gli importi corrisposti a titolo di tredicesima mensilità. Per analogia, non sono soggetti alle limitazioni all’uso del contante i pagamenti delle pensioni il cui importo ordinario è inferiore a mille euro, anche nei casi in cui le singole rate superino tale soglia per la concomitanza del pagamento di arretrati pensionistici, conguagli fiscali e somma aggiuntiva (cd. “quattordicesima”).

Apertura conto corrente o libretto a mezzo delegato
Nell’eventualità che i beneficiari di trattamenti pensionistici di importo superiore a mille euro non abbiano indicato, entro il termine previsto del 30 giugno 2012, una modalità alternativa alla riscossione allo sportello, in quanto impossibilitati per gravi motivi di salute o provvedimenti restrittivi a recarsi personalmente presso gli uffici bancari o postali, i soggetti delegati alla riscossione possono, in deroga alle norme vigenti, chiedere l’apertura di un conto corrente di base o di un libretto di risparmio postale intestato al beneficiario.

Fase transitoria

La legge 44/2012, inoltre, prevede anche una fase transitoria di tre mesi a partire dal 1° luglio, durante la quale l’Istituto deve continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti: i pagamenti disposti saranno sospesi da Poste Italiane o dalle Banche, che verseranno le somme in un conto di servizio transitorio, per trasferirle poi, senza oneri per il beneficiario, sul conto corrente o libretto aperto dal pensionato. In caso contrario, le somme accantonate saranno restituite all’Inps una volta decorso il termine del 30 settembre 2012.

In ogni caso, l’Inps assicurerà il pagamento delle somme spettanti nel momento in cui gli interessati provvederanno all’apertura di un conto corrente o libretto.

Si ricorda, infine, che nei mesi di luglio, agosto e settembre il pensionato può comunque ottenere il pagamento mediante assegno di traenza, anche se non ancora titolare di conto o libretto.